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Lavoro

Licenziamenti illegittimi, indennità fino a 14 mensilità anche nelle piccole imprese

La Corte costituzionale amplia la tutela dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: eliminato il requisito dimensionale che impediva di superare le sei mensilità

Restano necessari i requisiti di anzianità e la valutazione del giudice sul caso concreto

Le dimensioni ridotte di un’impresa non possono impedire una tutela economica adeguata per chi viene licenziato illegittimamente. Con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale interviene sull’articolo 8 della legge n. 604 del 1966, ampliando l’accesso alle maggiorazioni dell’indennità per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

La decisione riguarda il regime applicabile ai datori di lavoro che non raggiungono le soglie dimensionali previste per l’applicazione della tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La Consulta elimina la condizione che subordinava le maggiorazioni alla presenza di più di quindici dipendenti. Quc dettaglio

Il caso di una lavoratrice con oltre vent’anni di servizio

La questione nasce dal ricorso di un’assistente di uno studio dentistico, assunta nel novembre 2003 e licenziata per giusta causa nel luglio 2024. Il rapporto era proseguito senza interruzioni anche dopo il cambiamento del titolare dello studio.

Secondo la ricostruzione del Tribunale di Livorno, il licenziamento presentava gravi illegittimità: mancavano la preventiva contestazione degli addebiti e la prova del fondamento dell’accusa disciplinare. Lo studio occupava meno di quindici dipendenti.

Il giudice riteneva inadeguato il limite di sei mensilità, considerando anche la lunga anzianità della lavoratrice. Aveva quindi sollevato la questione di costituzionalità, chiedendo di sostituire quel massimo con dodici mensilità. La Corte ha individuato una soluzione diversa, intervenendo su una maggiorazione già presente nella legge. www.eius.it

Quando si possono superare le sei mensilità

L’articolo 8 già contemplava la possibilità di aumentare il massimo dell’indennità in relazione all’anzianità, ma richiedeva anche che il datore occupasse complessivamente più di quindici lavoratori. Eliminata questa condizione, le maggiorazioni diventano accessibili anche nelle realtà più piccole:

  • fino a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con anzianità superiore a dieci anni;
  • fino a quattordici mensilità, con anzianità superiore a venti anni.

L’intervento riguarda dunque un ostacolo preciso. Non introduce un massimo indistinto di quattordici mensilità per qualsiasi lavoratore e non cancella i requisiti di anzianità.

Il risarcimento deve considerare la persona

La motivazione richiama tre esigenze: consentire una valutazione individualizzata del danno, garantire un ristoro adeguato e scoraggiare i licenziamenti illegittimi. Per la Corte, un intervallo troppo ristretto può impedire al giudice di riconoscere le differenze tra situazioni concretamente diverse. Anche le esigenze organizzative delle piccole imprese devono essere considerate, ma senza sacrificare sostanzialmente la protezione del lavoratore.

Il numero dei dipendenti continua a essere uno dei criteri di valutazione dell’importo: perde però la funzione di barriera all’accesso alle maggiorazioni. Sito ufficiale

Nessun importo automatico e nessuna reintegrazione generalizzata

Le dieci o quattordici mensilità rappresentano limiti massimi raggiungibili, non somme riconosciute automaticamente. Rimane necessaria la determinazione giudiziale dell’indennità, attraverso i criteri previsti dalla disciplina.

La sentenza interviene sulla tutela economica e non introduce una reintegrazione generalizzata. Occorre continuare a distinguere il licenziamento ingiustificato dalle ipotesi discriminatorie o nulle, per le quali operano specifiche protezioni. www.eius.it

Questa distinzione è essenziale anche nella comunicazione della notizia. Parlare di una possibilità di maggiore indennizzo rende comprensibile la portata della pronuncia; presentare il massimo come un diritto automatico creerebbe aspettative inesatte.

Una tutela concreta della dignità del lavoro

Il valore sociale della decisione emerge dal rapporto tra regole e conseguenze personali della perdita dell’occupazione. Un rapporto di lavoro durato molti anni coinvolge reddito, organizzazione familiare, competenze e prospettive professionali: aspetti che richiedono attenzione quando il recesso risulta illegittimo.

Una tutela effettiva deve permettere di considerare queste differenze, mantenendo riconoscibili i criteri della decisione. L’ampliamento dello spazio di valutazione del giudice assume rilievo proprio perché consente di guardare più da vicino alla singola vicenda.

La dignità del lavoro acquista così un significato concreto: la protezione della persona deve trovare strumenti capaci di rispondere alle violazioni, anche quando il luogo di lavoro è uno studio professionale o una piccola attività.

Immagine originale creata con IA, a cura Fede e Ragione.

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