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Stalking, il risarcimento non estingue il reato : la Corte Costituzionale tutela la scelta della vittima

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Con la sentenza n. 154 del 2026, la Corte Costituzionale conferma l’esclusione degli atti persecutori dall’estinzione per condotte riparatorie in casi di stalking

Accettare una somma di denaro non equivale a ritirare la querela

Può un risarcimento mettere fine a un processo per stalking anche se la persona offesa vuole che prosegua? La risposta della Corte costituzionale è no. Con la sentenza n. 154 del 2026, depositata il 25 settembre, la Consulta ha giudicato legittima la norma che esclude il delitto di atti persecutori dall’estinzione del reato per condotte riparatorie prevista dall’articolo 162-ter del codice penale.

La decisione nasce da un procedimento davanti al Tribunale di Reggio Emilia. Un uomo imputato di stalking aveva offerto alla persona offesa 10.000 euro come risarcimento e aveva chiesto che il reato fosse dichiarato estinto. La donna aveva accettato la somma, ma il suo difensore ne aveva contestato la congruità; soprattutto, non aveva ritirato la querela e si era opposta alla chiusura del procedimento per effetto del pagamento. Il giudice aveva quindi chiesto alla Corte costituzionale se l’esclusione dello stalking dalle condotte riparatorie violasse il principio di uguaglianza. La Consulta ha dichiarato la questione non fondata.

Perché il pagamento non basta

Per alcuni reati perseguibili a querela, l’articolo 162-ter consente al giudice di dichiarare estinto il reato quando l’imputato ripara integralmente il danno ed elimina, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose della propria condotta. In determinate condizioni, l’effetto può prodursi anche quando la persona offesa non accetta l’offerta economica, se il giudice la ritiene congrua.

Dal 2017 il legislatore ha però escluso espressamente gli atti persecutori, previsti dall’articolo 612-bis, da questo meccanismo. È tale esclusione che la Corte costituzionale ha confermato. La sentenza non dice che il risarcimento sia irrilevante o che una vittima non possa riceverlo. Chiarisce che il pagamento, da solo, non permette all’imputato di ottenere l’estinzione del reato attraverso l’articolo 162-ter.

La distinzione è decisiva anche per comprendere il caso concreto. Accettare denaro a titolo di risarcimento non significa necessariamente perdonare l’autore dei fatti, rinunciare alla querela o ritenere conclusa la vicenda. Sono scelte diverse, con conseguenze diverse. Nel procedimento esaminato dalla Consulta, la persona offesa aveva manifestato chiaramente la volontà di non rimettere la querela.

Lo stalking incide sulla vita quotidiana

La Corte richiama la natura particolare degli atti persecutori. Perché si configuri questo reato non basta una generica molestia: la legge richiede condotte reiterate di minaccia o molestia che producano almeno uno degli effetti previsti, come un grave e perdurante stato di ansia o paura, il fondato timore per l’incolumità propria o altrui, oppure un cambiamento delle abitudini di vita.

Questi effetti aiutano a capire perché il danno non possa essere letto soltanto in termini economici. Chi vive una situazione persecutoria può modificare i propri percorsi, evitare determinati luoghi, temere una telefonata o un incontro inatteso. Anche quando una somma di denaro viene versata, la paura può continuare. Nella motivazione, la Consulta osserva che consentire l’estinzione mediante una riparazione unilaterale potrebbe lasciare la vittima nel timore che le condotte si ripetano.

La Corte ricorda inoltre che lo stalking ha una funzione importante nel contrasto alla violenza domestica e di genere, pur potendo riguardare vittime di qualsiasi sesso e situazioni diverse da quelle familiari. La scelta del legislatore di riservargli un trattamento specifico non è stata dunque ritenuta irragionevole.

Querela e condotte riparatorie sono questioni diverse

La sentenza non elimina le regole sulla querela. Per gli atti persecutori la procedibilità varia secondo i casi: in alcune situazioni si procede d’ufficio; in altre la querela non è revocabile; in altre ancora può essere rimessa secondo le forme previste dalla legge. Il punto deciso dalla Consulta è più preciso: anche quando la querela è rimettibile, l’imputato non può sostituire con un pagamento la scelta della persona offesa e ottenere così l’estinzione ai sensi dell’articolo 162-ter.

La Corte distingue questo istituto anche dalla giustizia riparativa. Le condotte riparatorie dell’articolo 162-ter si concentrano sulla riparazione del danno secondo i requisiti fissati dalla norma; non costituiscono, di per sé, un percorso condiviso di confronto o ricomposizione tra le persone coinvolte. Chiamare entrambe le cose “riparazione” rischierebbe di nascondere una differenza essenziale: un’offerta economica può provenire da una sola parte, mentre un’autentica relazione richiede il rispetto della volontà dell’altra.

La pronuncia lascia così un messaggio che va oltre la questione tecnica. Riconoscere il danno e risarcirlo può essere doveroso, ma la persona che ha denunciato una persecuzione non diventa invisibile nel momento in cui riceve un pagamento. La sua sicurezza, la sua libertà e la sua scelta di chiedere giustizia restano al centro della tutela.

Fonte sentenza n. 154/2026 della Corte Costituzionale, pubblicata il 25 Settembre 2026.

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