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Diritti e inclusione

Stalking e contatti sui social : anche una richiesta di amicizia può violare la misura cautelare

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La Corte di Cassazione chiarisce che il divieto di comunicazione tutela la vittima anche nello spazio digitale. Una richiesta su Facebook o una videochiamata WhatsApp possono assumere rilevanza penale anche senza risposta, quando sono effettuate in violazione di un provvedimento del giudice

Lo stalking non si manifesta soltanto attraverso pedinamenti, appostamenti, telefonate insistenti o presenze nei luoghi frequentati dalla vittima. Nell’era digitale, le condotte persecutorie possono proseguire attraverso messaggi, nuovi profili, richieste di amicizia, videochiamate e altri tentativi di ristabilire un contatto non desiderato.

Gesti che, considerati isolatamente, potrebbero apparire insignificanti assumono un significato molto diverso quando si inseriscono in una sequenza di molestie e minacce oppure vengono compiuti violando una misura cautelare disposta a protezione della persona offesa.

Su questo tema è intervenuta la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 32837 del 2026, depositata il 3 settembre. La Corte ha riconosciuto la rilevanza di alcune videochiamate e richieste di amicizia indirizzate alla vittima dopo l’applicazione di un provvedimento che vietava all’imputato di comunicare con lei.

Quando lo stalking continua attraverso gli strumenti digitali

Il delitto di atti persecutori, comunemente definito stalking, è disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice penale. La norma punisce chi, attraverso condotte reiterate di minaccia o molestia, provoca nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, genera un fondato timore per la sua incolumità o quella di una persona a lei vicina oppure la costringe a modificare le proprie abitudini di vita.

Non è necessario che le molestie avvengano attraverso incontri fisici. Anche le comunicazioni digitali possono concorrere a integrare il reato quando sono insistenti, indesiderate e inserite in una condotta persecutoria ripetuta.

Messaggi inviati da numeri differenti, telefonate continue, controllo dei profili social, richieste provenienti da nuovi account e tentativi di contattare amici o familiari della vittima possono trasformare gli strumenti di comunicazione in mezzi di pressione. La tecnologia consente infatti di raggiungere una persona in qualsiasi momento, superando la distanza fisica e invadendo spazi che dovrebbero rimanere personali e sicuri.

L’episodio digitale deve comunque essere valutato nel suo contesto. Una singola richiesta di amicizia non costituisce automaticamente stalking: il reato previsto dall’articolo 612-bis richiede la reiterazione delle condotte e almeno uno degli eventi indicati dalla legge. Lo stesso gesto, tuttavia, può assumere immediata rilevanza penale se viene compiuto da una persona già sottoposta a uno specifico divieto di comunicazione.

Il caso arrivato davanti alla Cassazione

La decisione della Cassazione riguarda una vicenda più ampia, nella quale all’ex compagno della persona offesa erano state attribuite diverse condotte persecutorie. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, si erano verificati pedinamenti, appostamenti, passaggi nei pressi dell’abitazione, contatti telematici, minacce e altri comportamenti invasivi.

La Corte d’appello di Torino aveva confermato la responsabilità dell’imputato per atti persecutori e per ulteriori reati, compresa la violazione delle prescrizioni cautelari adottate per proteggere la vittima.

Con un’ordinanza del 13 aprile 2022 era stato imposto all’uomo anche il divieto di comunicare con la persona offesa. Nei giorni successivi erano state documentate due videochiamate, effettuate il 18 e il 20 aprile, e due richieste di amicizia indirizzate al profilo social della vittima il 22 e il 23 aprile.

La Cassazione ha ritenuto che queste iniziative fossero incompatibili con l’obbligo di non comunicare con la donna attraverso qualsiasi mezzo. Non erano azioni digitali neutre, ma tentativi volontariamente diretti a raggiungere la persona protetta.

La richiesta non deve essere accettata per diventare rilevante

Uno dei punti centrali della decisione riguarda la mancata accettazione delle richieste di amicizia. Secondo la Corte, il fatto che la vittima non abbia risposto non elimina la possibile violazione della misura.

La prescrizione imposta dal giudice obbliga il suo destinatario ad astenersi dal cercare la comunicazione. Non proibisce soltanto la conversazione effettivamente avvenuta, ma anche l’iniziativa rivolta ad aprire un canale di contatto.

Una richiesta sui social può generare una notifica visibile alla persona offesa e manifestare la volontà del mittente di ristabilire una relazione. Allo stesso modo, una chiamata o una videochiamata WhatsApp possono raggiungere il dispositivo della vittima anche quando rimangono senza risposta.

Pretendere che la comunicazione venga accettata significherebbe far dipendere la violazione dal comportamento della persona protetta. Il destinatario della misura potrebbe tentare ripetutamente il contatto e sostenere di non aver commesso alcun reato perché la vittima non ha risposto. La finalità preventiva del provvedimento sarebbe così gravemente indebolita.

Due reati distinti : stalking e violazione della misura

Per comprendere correttamente la portata della sentenza è necessario distinguere il reato di stalking dalla violazione del provvedimento cautelare.

Gli atti persecutori previsti dall’articolo 612-bis riguardano la sequenza di minacce o molestie e gli effetti prodotti sulla vita della persona offesa. La violazione della misura cautelare è invece disciplinata dall’articolo 387-bis del Codice penale e consiste nell’inosservanza degli obblighi o dei divieti imposti dall’autorità giudiziaria.

Le due fattispecie possono presentarsi nella stessa vicenda, ma non coincidono. Una richiesta di amicizia isolata difficilmente basta, da sola, a integrare lo stalking. Può però configurare il reato previsto dall’articolo 387-bis se viene inviata consapevolmente dopo che il giudice ha vietato ogni comunicazione con la vittima.

Il bene protetto non è soltanto la serenità della persona offesa. La norma tutela anche l’effettività delle decisioni dell’autorità giudiziaria: una misura cautelare non può essere aggirata scegliendo un mezzo di comunicazione diverso da quelli utilizzati in precedenza.

Il divieto di avvicinamento non è sempre anche divieto di comunicazione

Un’altra distinzione importante riguarda il contenuto del provvedimento. L’articolo 282-ter del Codice di procedura penale consente al giudice di vietare all’imputato di avvicinarsi alla persona offesa o ai luoghi da lei frequentati. Il comma 3 permette inoltre di proibire ogni comunicazione con la vittima attraverso qualsiasi mezzo.

Le prescrizioni possono essere applicate insieme, ma non devono essere confuse. Se il provvedimento contiene soltanto il divieto di avvicinamento, la rilevanza di un’interazione esclusivamente telematica deve essere valutata alla luce del testo concreto dell’ordinanza. Nel caso deciso dalla Cassazione, invece, risultava imposto anche uno specifico divieto di comunicazione. Prima di affermare l’esistenza del reato occorre quindi verificare:

  • quali obblighi siano stati stabiliti dal giudice;
  • da quale momento la misura sia diventata efficace;
  • se il destinatario ne fosse legalmente a conoscenza;
  • quando sia avvenuto il contatto;
  • se l’account o il dispositivo siano effettivamente riconducibili all’imputato;
  • se l’azione sia stata volontaria e non generata automaticamente dalla piattaforma.

Le tracce digitali e il problema della prova

Nel caso esaminato, la ricostruzione non si fondava soltanto sulle schermate dei contatti. I giudici avevano valutato complessivamente le dichiarazioni della persona offesa, le testimonianze, i documenti, i filmati, gli screenshot e alcuni elementi provenienti dallo stesso imputato.

Uno screenshot può concorrere a dimostrare una richiesta o una chiamata, ma deve essere conservato nel modo più completo possibile. È importante che mostri il nome del profilo, la data, l’ora e il contesto nel quale è comparsa la comunicazione.

Il nome e la fotografia di un account, tuttavia, non provano automaticamente chi lo abbia utilizzato. Nei casi contestati possono essere necessari ulteriori accertamenti sul dispositivo, sui dati dell’applicazione, sulle sessioni di accesso e sulle informazioni conservate dalla piattaforma.

Quando riceve un contatto potenzialmente contrario alla misura, la vittima non dovrebbe rispondere o accettare la richiesta per procurarsi una prova ulteriore. È preferibile conservare la notifica, acquisire schermate complete e informare tempestivamente le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria o il proprio legale.

La protezione deve raggiungere anche lo spazio digitale

Per una vittima di stalking, una semplice notifica può rappresentare molto più di un innocuo segnale elettronico. Può comunicare che la persona dalla quale dovrebbe essere protetta continua a cercarla, a osservarla o a mettere alla prova i limiti stabiliti dal giudice.

La decisione della Cassazione riconosce che la sicurezza personale non coincide soltanto con la distanza fisica. Esiste anche uno spazio digitale nel quale ciascuno ha diritto a non essere inseguito, controllato o raggiunto contro la propria volontà.

Social network e applicazioni di messaggistica non costituiscono territori estranei alla legge. Quando un provvedimento ordina di interrompere ogni comunicazione, il divieto comprende anche le richieste di amicizia, le chiamate e le altre iniziative telematiche direttamente rivolte alla persona offesa.

Un clic può sembrare un gesto minimo, ma il suo significato giuridico e umano dipende dal contesto. Se alle sue spalle esistono una storia di persecuzione e una misura disposta a tutela della vittima, quel contatto può rappresentare una nuova violazione, non una presenza digitale priva di conseguenze.

Petizione per una Legge contro il mobbing

Perché il mobbing sia finalmente riconosciuto e contrastato con strumenti adeguati, è necessaria una legge specifica che tuteli concretamente lavoratrici e lavoratori dalle persecuzioni e dalle violenze psicologiche nei luoghi di lavoro. Invitiamo tutti a sostenere e condividere la petizione “Una legge contro il mobbing”: firma la petizione su Change.org.

Immagine : elaborazione originale con Intelligenza Artificiale.

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