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Diritti e inclusione

Stalking, il Tribunale di Cassino : il litigio reciproco non esclude il reato

stalking Sentenza Tribunale Cassino 2025

La sentenza del 2025 chiarisce che la conflittualità tra le parti non basta a giustificare la difesa: sono decisivi gravità di comportamenti e  impatto psicologico sulla vittima

Il Tribunale di Cassino ha emesso una sentenza che segna un passaggio importante nell’interpretazione giuridica del reato di stalking (atti persecutori, art. 612-bis c.p.). Con questa decisione, i giudici hanno stabilito che la difesa basata sul litigio reciproco tra le parti non regge più, se le condotte dell’imputato hanno avuto un impatto persecutorio sulla vittima.

Il contesto della decisione

Il caso riguardava un procedimento in cui l’imputato aveva sostenuto che le azioni attribuitegli non potevano essere considerate stalking, poiché inserite in un quadro di conflittualità generale e reciproca con la persona offesa.

Il Tribunale di Cassino ha respinto questa linea difensiva, osservando che, anche in presenza di discussioni e litigi bilaterali, ciò non elimina né attenua la responsabilità di chi pone in essere condotte ripetute, invasive e idonee a generare ansia e paura nella controparte.

Stalking come reato di evento

La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: lo stalking non si misura soltanto sulle azioni compiute, ma soprattutto sugli effetti psicologici prodotti sulla vittima.

Le condotte persecutorie, infatti, si configurano quando determinano:

  • un grave stato d’ansia o paura;

  • un fondato timore per l’incolumità propria o di persone vicine;

  • un cambiamento significativo delle abitudini di vita.

Anche se il rapporto tra le parti è conflittuale, l’accertamento giudiziario deve concentrarsi sull’impatto concreto delle azioni imputate.

La difesa del litigio reciproco

Tradizionalmente, in alcuni procedimenti si era tentato di invocare la “reciprocità” per escludere lo stalking: l’argomento era che, se entrambe le parti si rendevano protagoniste di comportamenti aggressivi o molesti, non si poteva parlare di una vittima unilaterale.

Il Tribunale di Cassino ha chiarito che questa tesi non è sufficiente: la reciprocità dei litigi non cancella le condotte persecutorie quando queste hanno comunque superato la soglia di tollerabilità e generato i tipici effetti previsti dall’articolo 612-bis c.p.

Valutare la gravità e la frequenza delle condotte persecutorie

Un aspetto decisivo per distinguere un semplice conflitto da un caso di stalking riguarda la gravità, la frequenza e l’intensità dei comportamenti. Lo stalking si manifesta attraverso azioni ripetute e ossessive – pedinamenti, messaggi continui, telefonate, intrusioni nella vita privata – che creano un clima costante di pressione e paura. Non è sufficiente un singolo episodio isolato per configurare il reato: ciò che lo contraddistingue è la sistematicità delle molestie e la loro capacità di condizionare profondamente l’esistenza della vittima. Nei casi più gravi, la persona perseguitata modifica radicalmente le proprie abitudini, cambia orari, luoghi frequentati o persino domicilio, pur di sottrarsi alla presenza invadente dello stalker.

Un monito per imputati e difese

Questa pronuncia manda un segnale chiaro: non basta portare prove di litigi, denunce incrociate o testimonianze di conflitti per negare l’accusa di stalking. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che la situazione fosse davvero equilibrata e che le condotte non abbiano avuto effetti destabilizzanti.

In mancanza di ciò, prevale l’accertamento oggettivo dell’impatto delle azioni sull’equilibrio psicologico e sulla vita quotidiana della persona offesa.

Implicazioni per le vittime

La decisione del Tribunale di Cassino rappresenta una tutela importante per le vittime di stalking: anche se queste possono aver reagito in modo conflittuale, non per questo perdono il diritto alla protezione penale.

È un passo che rafforza la consapevolezza sociale e giuridica sul fatto che lo stalking è un fenomeno complesso, che non può essere sminuito con la formula del “se lo sono cercato entrambi”.

Con questa sentenza, il Tribunale di Cassino stabilisce un principio chiaro: il reato di stalking resta configurabile anche in contesti di conflittualità reciproca, purché le condotte abbiano prodotto i tipici effetti persecutori sulla vittima.

Un orientamento che rafforza la tutela delle persone offese e invita le difese a fondare le proprie argomentazioni non su pretestuose giustificazioni, ma su elementi realmente idonei a dimostrare l’assenza degli estremi del reato.

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