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Diritti e inclusione

Stalking indiretto : la persecuzione attraverso il controllo della vittima e delle sue relazioni

stalking indiretto Sentenza Corte di Cassazione

Lo stalking non richiede necessariamente continui messaggi, telefonate o confronti faccia a faccia

Con la sentenza n. 10088 del 16 marzo 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione affronta il caso di un controllo sistematico e ossessivo esercitato sulla vita privata e sulle frequentazioni della persona offesa. Anche comportamenti apparentemente indiretti possono diventare tessere di un «mosaico persecutorio» quando, reiterati nel tempo, incidono sulla libertà della vittima e producono uno degli eventi previsti dall’articolo 612-bis del codice penale.

Lo stalking può esistere anche quando il persecutore non telefona continuamente alla vittima, non le invia decine di messaggi e non cerca costantemente un confronto diretto con lei. Il controllo può passare attraverso i suoi movimenti, i luoghi che frequenta, i suoi beni e persino le sue relazioni personali, trasformandosi in una forma di interferenza nella vita privata capace di generare ansia, insicurezza e cambiamenti nelle abitudini quotidiane.

È il tema affrontato dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 10088 depositata il 16 marzo 2026, relativa a una vicenda nella quale una donna aveva messo in atto un controllo sistematico nei confronti dell’attuale compagna del proprio ex fidanzato.

Il caso è particolarmente interessante perché permette di comprendere che cosa possa significare, in concreto, parlare di stalking “indiretto”. L’espressione non identifica un autonomo reato diverso dagli atti persecutori previsti dall’articolo 612-bis del codice penale. Descrive piuttosto una possibile modalità attraverso la quale la condotta persecutoria può manifestarsi: interferire nella vita della persona anche senza rivolgersi continuamente e direttamente a lei.

Controllare l’ex attraverso la nuova compagna

La vicenda nasce all’interno di una relazione sentimentale conclusa. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, l’imputata aveva posto in essere condotte moleste e minacciose nei confronti della nuova compagna del proprio ex fidanzato.

Una parte importante del comportamento consisteva nel sistematico e ossessivo controllo dei movimenti della persona offesa e della sua automobile, attraverso la quale l’imputata cercava tracce della presenza dell’ex compagno.

La difesa aveva sostenuto proprio questo punto: l’obiettivo dell’imputata non sarebbe stato controllare la donna, ma verificare la vita e le frequentazioni dell’ex fidanzato. Le due donne, secondo la prospettazione difensiva riportata nella sentenza, non si sarebbero normalmente parlate, scritte o telefonate.

Ma è proprio qui che emerge l’aspetto più significativo della decisione. Per la Cassazione, il fatto che il movente fosse collegato all’ex compagno non eliminava gli effetti del comportamento sulla nuova compagna. Cercarne ossessivamente l’automobile, ispezionarne l’abitacolo alla ricerca di oggetti riconducibili all’uomo e seguirne indirettamente gli spostamenti significava inevitabilmente monitorare anche la vita privata e le frequentazioni della persona offesa. Il controllo di una relazione diventava così controllo della persona.

La persecuzione può passare attraverso le relazioni

Il caso mostra un aspetto particolarmente delicato delle dinamiche persecutorie. Una persona può diventare oggetto di controllo non soltanto perché costituisce direttamente l’obiettivo finale dello stalker, ma anche perché appartiene alla rete di relazioni di qualcun altro.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il movente individuato dai giudici era radicato nella gelosia nei confronti dell’ex compagno. Tuttavia, il comportamento attraverso il quale quella gelosia si manifestava finiva per coinvolgere direttamente la sua nuova compagna. La distinzione tra controllo dell’ex e controllo della nuova compagna diventava quindi, nella concretezza dei comportamenti, sempre più difficile da sostenere.

Sorvegliare l’automobile della donna significava infatti ricostruire dove si trovasse; ispezionarne l’abitacolo significava cercare informazioni sulla sua vita privata; individuare eventuali oggetti appartenenti all’ex compagno significava ricostruire la relazione tra i due. La relazione sentimentale diventava, in altre parole, il mezzo attraverso il quale esercitare un’attività di sorveglianza.

Non ogni controllo costituisce stalking

È però importante evitare una conclusione troppo estesa. La sentenza n. 10088/2026 non afferma che qualsiasi comportamento di gelosia, osservazione o controllo integri automaticamente il delitto di atti persecutori.

L’articolo 612-bis del codice penale richiede condotte reiterate di minaccia o molestia e la produzione di almeno uno degli eventi indicati dalla norma: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina oppure la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

È quindi il complesso della condotta a essere determinante. Nel caso affrontato dalla Cassazione non vi erano soltanto osservazioni occasionali dell’automobile. I giudici avevano ricostruito un controllo sistematico, accompagnato da ulteriori comportamenti, compresi passaggi presso il luogo di lavoro della persona offesa e ripetuti danneggiamenti della carrozzeria della sua automobile. Il significato giuridico emerge dunque dalla reiterazione e dal contesto.

Il «mosaico persecutorio»

Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda proprio il modo in cui devono essere valutati i singoli comportamenti. Avvicinarsi a un’automobile e osservarla può essere, considerato isolatamente, un comportamento privo di rilevanza penale. Ma lo stesso gesto cambia significato quando viene ripetuto sistematicamente e inserito in una sequenza di comportamenti diretti a controllare e condizionare una persona.

La Cassazione utilizza un’immagine particolarmente efficace: il singolo atto può diventare una «tessera di un mosaico persecutorio». È la struttura abituale del reato di stalking a rendere decisivo questo principio. Non è necessariamente il singolo episodio a integrare autonomamente la fattispecie, ma la successione degli atti e il significato che essi assumono quando vengono letti insieme.

Una serie di comportamenti apparentemente minori può così trasformarsi in una presenza costante nella vita della vittima, comprimendone progressivamente la libertà.

Cambiare parcheggio per sottrarsi al controllo

Nel caso concreto gli effetti sulla persona offesa erano diventati visibili anche nelle sue abitudini quotidiane. La donna, dopo essersi resa conto di essere controllata, aveva modificato ripetutamente il luogo nel quale parcheggiava la propria automobile. Dall’abituale parcheggio presso un supermercato aveva spostato il veicolo presso un centro commerciale.

Il tentativo non era però servito: secondo la ricostruzione accolta dai giudici, l’imputata aveva individuato l’automobile anche nella nuova posizione, continuando l’attività di controllo.

La Cassazione considera logica la conclusione dei giudici di merito secondo cui queste circostanze avevano generato nella vittima un senso di persecuzione e di insicurezza diffusa, oltre ad averla costretta concretamente a modificare le proprie abitudini. Questo elemento è fondamentale perché mostra la differenza tra un comportamento semplicemente sgradito e una condotta capace di assumere rilevanza ai sensi dell’articolo 612-bis.

Il controllo indiretto può comprimere direttamente la libertà

La vicenda permette così di cogliere un’apparente contraddizione: una condotta può essere indiretta nelle modalità ma molto diretta nelle conseguenze. Non occorre necessariamente entrare ogni giorno in contatto con una persona per farle percepire di essere costantemente osservata. Sapere che qualcuno cerca sistematicamente la propria automobile, controlla dove viene parcheggiata, osserva ciò che si trova al suo interno e tenta attraverso questi elementi di ricostruire le proprie relazioni può incidere profondamente sulla libertà quotidiana.

La persona può iniziare a chiedersi dove lasciare l’auto, quali luoghi frequentare, quali percorsi utilizzare e quali informazioni della propria vita siano accessibili a chi la controlla. È proprio questo progressivo condizionamento della libertà personale a rendere il tema dello stalking indiretto particolarmente rilevante.

Gelosia e dolo : ciò che conta è anche la consapevolezza degli effetti

La difesa aveva contestato anche l’elemento soggettivo, sostenendo sostanzialmente che l’obiettivo dell’imputata fosse l’ex compagno. La Cassazione ha tuttavia ritenuto adeguatamente motivata la conclusione dei giudici di merito. L’imputata sapeva che l’automobile apparteneva alla persona offesa e, controllandola sistematicamente per ricostruire la presenza dell’ex compagno, monitorava inevitabilmente anche gli spostamenti e la vita privata della donna.

La gelosia può spiegare il movente, dunque, ma non neutralizza necessariamente il significato delle condotte concretamente poste in essere. Il punto è importante: nelle dinamiche persecutorie, l’attenzione non può concentrarsi esclusivamente sulla persona che il persecutore dichiara di voler controllare. Occorre guardare a chi, concretamente, viene raggiunto dalle condotte e alle conseguenze che esse producono.

Dallo spazio fisico a quello digitale

La pronuncia riguarda una vicenda essenzialmente legata al controllo fisico degli spostamenti e dell’automobile e non deve essere trasformata in una sentenza sul cyberstalking.

Il principio che emerge offre però uno spunto particolarmente attuale. Oggi la vita privata e le relazioni possono essere ricostruite anche attraverso una quantità enorme di informazioni disponibili digitalmente: fotografie, geolocalizzazioni, profili social, amicizie, commenti, orari, immagini pubblicate da altre persone e tracce lasciate sulle piattaforme.

Il controllo di una persona può quindi avvenire anche osservando ciò che fanno coloro che la circondano. È una dinamica che rende sempre più importante distinguere tra la normale disponibilità di informazioni e il loro utilizzo sistematico all’interno di comportamenti persecutori. Anche in questo caso, naturalmente, non è la semplice consultazione di un’informazione online a configurare automaticamente lo stalking: devono essere verificati in concreto tutti gli elementi richiesti dalla legge.

Proteggere anche la libertà di non essere controllati

La sentenza n. 10088/2026 ricorda infine che gli atti persecutori possono incidere sulla vita della persona in modi meno appariscenti rispetto alla minaccia esplicita. La libertà personale comprende anche la possibilità di muoversi, costruire relazioni e vivere la propria quotidianità senza essere sottoposti a un sistema reiterato di controllo capace di generare paura, ansia o la necessità di cambiare comportamento.

È questo il significato più interessante del caso affrontato dalla Cassazione. Il controllo era nato dalla volontà di verificare la vita dell’ex compagno, ma per realizzarlo venivano monitorati gli spostamenti, l’automobile, la vita privata e le frequentazioni della nuova compagna.

Lo stalking “indiretto” mostra così come una persecuzione possa attraversare oggetti, luoghi e soprattutto relazioni per raggiungere concretamente la vittima. Non è la distanza fisica dal persecutore a determinare quanto una persona sia libera. A volte è proprio la sensazione di poter essere osservati ovunque, anche senza un contatto diretto, a restringere progressivamente lo spazio della propria vita quotidiana.

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Immagine elaborata con Intelligenza Artificiale.

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