Messaggi continui, molestie sui social, sorveglianza e controllo attraverso gli strumenti digitali possono trasformare la tecnologia in un mezzo di persecuzione. La giurisprudenza italiana e la ricerca internazionale mostrano una realtà che richiede nuove forme di prevenzione e tutela
Smartphone, social network e servizi digitali hanno ampliato enormemente le possibilità di comunicare, mantenere relazioni e condividere informazioni. Gli stessi strumenti, però, possono essere utilizzati anche per controllare, molestare o perseguitare un’altra persona.
È il fenomeno comunemente definito cyberstalking: la dimensione digitale di comportamenti persecutori che possono svilupparsi attraverso comunicazioni insistenti, molestie online, controllo delle attività sui social, minacce, diffusione di contenuti indesiderati o altre forme di intrusione nella vita privata.
La tecnologia non è naturalmente la causa dello stalking. Il problema nasce dall’uso che una persona può farne per esercitare pressione e controllo su un’altra. E la crescente integrazione tra vita reale e digitale rende sempre meno netta la distinzione tra persecuzione online e offline.
Che cosa si intende per cyberstalking
Il termine cyberstalking non indica semplicemente un messaggio indesiderato o un comportamento fastidioso su Internet. La questione diventa molto più seria quando determinate condotte sono reiterate e assumono caratteristiche tali da incidere concretamente sulla libertà e sulla vita della persona che le subisce.
In Italia il riferimento fondamentale è l’articolo 612-bis del Codice penale, che disciplina il reato di atti persecutori. La norma punisce, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chi attraverso condotte reiterate minaccia o molesta qualcuno provocando un perdurante e grave stato di ansia o paura, generando un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina oppure costringendo la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.
È quindi importante evitare un’equazione semplicistica: non ogni comportamento sgradevole sui social costituisce automaticamente stalking. Occorre considerare la reiterazione delle condotte, le loro caratteristiche e soprattutto gli effetti previsti dalla legge.
Quando la persecuzione passa attraverso lo smartphone
Una delle caratteristiche del cyberstalking è la possibilità che la pressione sulla vittima continui anche quando autore e persona offesa non si trovano nello stesso luogo.
Lo smartphone ci accompagna praticamente ovunque. Messaggistica, social network e servizi connessi hanno quindi creato una dimensione nella quale una relazione indesiderata può tentare di proseguire anche dopo che la persona ha deciso di interromperla.
La persecuzione digitale può manifestarsi attraverso comportamenti differenti: comunicazioni reiterate e indesiderate, molestie attraverso social e piattaforme digitali, minacce, tentativi persistenti di entrare in contatto o forme di sorveglianza e controllo facilitate dalla tecnologia. Il punto centrale non è il singolo strumento utilizzato, ma il comportamento complessivo e l’impatto che produce sulla persona.
Non servono necessariamente mesi di persecuzioni
Un elemento interessante emerge anche dalla giurisprudenza più recente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5694 del 2026, ha ribadito che il delitto di atti persecutori può configurarsi anche quando una pluralità di comportamenti si concentra in un arco temporale relativamente breve, purché le condotte reiterate siano idonee a determinare uno degli eventi contemplati dall’articolo 612-bis.
È un principio importante anche nell’era digitale. La velocità delle comunicazioni consente infatti di concentrare in pochi giorni una quantità di contatti e comportamenti invasivi che, prima della diffusione degli smartphone e dei social network, avrebbe probabilmente richiesto tempi molto più lunghi. La durata temporale, da sola, non può quindi rappresentare l’unico parametro con cui valutare la gravità di una situazione.
Quando stalking e maltrattamenti possono intrecciarsi
Un’altra pronuncia significativa è la sentenza n. 14882 del 2026 della Corte di Cassazione, depositata il 24 aprile. Il caso riguardava condotte violente e moleste iniziate durante una convivenza e proseguite dopo la cessazione della relazione.
La Corte ha affrontato il delicato rapporto tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori aggravati, riconoscendo, nella fattispecie esaminata e alla luce della disciplina applicabile, la possibilità del concorso tra le due figure di reato.
La questione è particolarmente importante perché molte situazioni di stalking si sviluppano proprio dopo la conclusione di una relazione affettiva.
La separazione fisica, inoltre, non comporta necessariamente la cessazione delle possibilità di contatto. Smartphone e piattaforme digitali possono mantenere aperti canali attraverso i quali una persona tenta di continuare a esercitare pressione sull’altra. Per questo la tutela della libertà di interrompere una relazione deve ormai essere considerata anche nella sua dimensione digitale.
Il divieto di avvicinamento non dipende dal perdono della vittima
Ancora più recente è la sentenza n. 27223 del 2026, depositata dalla Cassazione il 20 luglio, relativa al divieto di avvicinamento. La Corte ha chiarito un principio particolarmente delicato: il consenso o il perdono della persona offesa non sono sufficienti, da soli, a rendere inefficace una misura cautelare disposta dal giudice.
La misura nasce infatti da una valutazione giudiziaria del rischio e non può essere autonomamente modificata dalle persone coinvolte. Il principio evidenzia quanto la tutela nei casi di violenza e persecuzione richieda una valutazione complessiva della situazione, che non può essere ridotta alla singola comunicazione, al singolo incontro o a un momentaneo riavvicinamento.
Cyberstalking e violenza facilitata dalla tecnologia
Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. La ricerca internazionale utilizza sempre più frequentemente il concetto di technology-facilitated abuse, cioè abuso facilitato dalla tecnologia, per descrivere un insieme più ampio di comportamenti nei quali gli strumenti digitali vengono utilizzati per molestare, intimidire, sorvegliare o controllare una persona.
Uno studio pubblicato nel luglio 2026 ha analizzato anche un aspetto meno evidente del problema: il modo in cui le persone che subiscono queste forme di abuso cercano aiuto attraverso Internet e strumenti di intelligenza artificiale.
La ricerca ha evidenziato che trovare informazioni affidabili e realmente orientate alla sicurezza non è sempre semplice. Gli autori hanno riscontrato problemi nei risultati delle ricerche online e limiti anche nelle risposte prodotte dai sistemi di IA.
È un dato importante perché una persona che vive una situazione di persecuzione digitale può rivolgersi proprio alla tecnologia per capire che cosa sta accadendo e come proteggersi.
Anche l’intelligenza artificiale deve imparare a riconoscere il rischio
L’intelligenza artificiale introduce quindi una nuova responsabilità. Un assistente digitale può essere utilizzato per cercare informazioni, comprendere se determinati comportamenti siano preoccupanti o individuare servizi ai quali rivolgersi. Ma una risposta superficiale può minimizzare una situazione potenzialmente grave oppure fornire indicazioni poco appropriate.
I sistemi di IA destinati al pubblico dovrebbero essere progettati tenendo conto anche di queste situazioni. Non significa attribuire a una macchina il compito di stabilire se sia stato commesso un reato, valutazione che compete alle autorità e, in ultima istanza, alla magistratura. Significa invece riconoscere determinati segnali di rischio e orientare la persona verso forme di assistenza appropriate senza esporla a ulteriori pericoli.
È un esempio concreto di come l’etica dell’intelligenza artificiale non riguardi soltanto questioni astratte, ma possa incidere sulla sicurezza e sulla libertà delle persone.
Conservare le prove senza alimentare il confronto
La natura digitale delle condotte presenta anche una caratteristica importante: molte interazioni possono lasciare tracce. Messaggi, email e altre comunicazioni possono assumere rilievo nella ricostruzione degli eventi. Per questo, quando una persona ritiene di essere vittima di comportamenti persecutori, può essere importante evitare reazioni impulsive e conservare gli elementi utili a documentare ciò che sta accadendo, rivolgendosi alle autorità o a professionisti qualificati per valutare la situazione concreta.
La tecnologia deve aumentare la libertà, non ridurla
Il cyberstalking pone infine una questione che va oltre il diritto penale. Abbiamo costruito strumenti digitali con l’obiettivo di aumentare le possibilità di comunicazione. Ma una tecnologia capace di raggiungerci praticamente in qualsiasi momento può diventare oppressiva quando viene utilizzata contro la nostra volontà.
La libertà digitale non consiste soltanto nella possibilità di comunicare con chiunque. Comprende anche il diritto di non comunicare, di interrompere una relazione, di non essere continuamente osservati e di stabilire confini nella propria vita privata.
È forse questo uno dei principi più importanti da riaffermare nell’era degli smartphone e dei social network. La tecnologia dovrebbe ampliare l’autonomia della persona, non trasformarsi in uno strumento attraverso il quale limitarla.
Il cyberstalking mostra quanto rapidamente uno strumento nato per mettere in relazione le persone possa cambiare significato quando viene utilizzato per esercitare controllo.
Per questo la risposta non può essere soltanto tecnologica. Servono educazione digitale, consapevolezza, strumenti giuridici efficaci, attenzione delle piattaforme e capacità delle istituzioni di comprendere l’evoluzione dei comportamenti online.
Al centro, però, deve rimanere la persona. Perché la possibilità di essere sempre connessi non può trasformarsi nell’impossibilità di essere lasciati in pace.
Giurisprudenza : alcune delle Sentenze recenti
- Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5694/2026, depositata l’11 febbraio 2026 — atti persecutori reiterati anche in un breve arco di tempo. È riportata nella Rassegna ufficiale della giurisprudenza penale di febbraio 2026.
Cassazione n. 5694/2026 – documento ufficiale - Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14882/2026, depositata il 24 aprile 2026 — concorso tra maltrattamenti e atti persecutori aggravati per condotte proseguite dopo la cessazione della convivenza.
Cassazione n. 14882/2026 – scheda e sentenza - Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27223/2026, depositata il 20 luglio 2026 — violazione del divieto di avvicinamento: consenso, perdono o remissione della querela della vittima non rendono inefficace il comando giudiziale.
Cassazione n. 27223/2026 – scheda e sentenza.
Leggi sul tema anche i precedenti articoli di Fede e Ragione :
- Disturbi Social : quando i profili fake diventano strumenti di stalking psicologico
- Reati di stalking : screenshot di WhatsApp come prova, la svolta della Cassazione nel 2026
- Stalking : minacce digitali e prova penale, pochi messaggi possono integrare il reato di atti persecutori
Immagine elaborata con Intelligenza Artificiale.