La Corte di Cassazione chiarisce il valore probatorio degli screenshot Whatsapp prodotti dalla vittima nei procedimenti per atti persecutori: tra tutela effettiva e garanzie di autenticità
Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha affrontato un tema di grande rilevanza nel diritto penale e nella tutela delle vittime di atti persecutori: l’utilizzabilità degli screenshot di messaggi WhatsApp prodotti dalla vittima come prova nei procedimenti per stalking. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, depositata nel febbraio 2026, ha chiarito in modo significativo questi aspetti, segnando un importante indirizzo per giudici, avvocati e operatori del diritto.
Stalking e tecnologia : nuovi modi di perseguire
Il reato di stalking, disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice Penale, punisce comportamenti reiterati di molestia, minaccia o persecuzione che cagionano nella vittima uno stato di ansia o un fondato timore per la propria incolumità, o che la costringono ad alterare le proprie abitudini di vita.
Con l’avvento delle nuove tecnologie e delle applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp, le condotte persecutorie si sono spostate anche nella sfera digitale. Molti casi di cyberstalking si consumano proprio attraverso l’invio ripetuto di messaggi indesiderati contenenti insulti, minacce o molestie.
La Cassazione sul valore probatorio degli screenshot
Secondo la recente ordinanza della Cassazione della prima metà del 2026, gli screenshot dei messaggi WhatsApp realizzati dalla vittima sono direttamente acquisibili come prova in un procedimento penale per stalking, anche senza l’acquisizione formale dell’intero supporto tecnico (smartphone o sistema informatico).
La Corte ha infatti osservato che:
- non è necessario sequestrare e analizzare il supporto tecnico in cui è contenuta la chat per acquisire i messaggi come prova, qualora non vi siano dubbi sull’attendibilità della vittima;
- si tratta di corrispondenza non coperta da segreto quando la parte offesa era parte della conversazione;
- lo screenshot realizzato direttamente dalla vittima può quindi essere prodotto in giudizio e valutato dal giudice.
Questa interpretazione si colloca in continuità con precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui i messaggi di chat, pur essendo contenuti in un dispositivo elettronico, possono avere natura documentale e assumere valore probatorio se la loro origine e integrità risultano sufficientemente accertate.
Cosa cambia per le vittime di stalking digitale
La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
- Maggiore tutela probatoria: le vittime di stalking possono produrre, in fase di denuncia o nel corso del processo, gli screenshot delle conversazioni persecutorie, senza dover attendere l’intervento della polizia giudiziaria per sequestrare il dispositivo.
- Rapidità di reazione: consentire l’utilizzo diretto delle immagini dei messaggi può accelerare il percorso giudiziario, favorendo l’emersione di condotte persecutorie documentate.
- Attenzione all’integrità e attendibilità: nonostante la possibilità di produzione, gli screenshot possono comunque essere oggetto di contestazioni difensive riguardo alla loro autenticità, integrità o contestualizzazione.
Limiti e prospettive: autenticità e contestabilità
È importante sottolineare che la Cassazione non ha affermato che qualsiasi screenshot sia automaticamente decisivo. La prova digitale deve essere letta nel contesto del procedimento, con un’analisi complessiva degli elementi di fatto e di diritto. In alcuni casi, la difesa può sollevare questioni relative alla:
- attribuibilità del messaggio al presunto autore;
- possibilità di manipolazione del contenuto;
- presenza di altri elementi che dimostrino la continuità e la gravità della condotta persecutoria.
Già in precedenti decisioni di merito, infatti, la giurisprudenza aveva affermato che non bastano semplicemente due messaggi isolati per configurare lo stalking: devono emergere condotte autonome e reiterate tali da soddisfare i presupposti dell’art. 612-bis.
Conclusioni: l’evidenza digitale tra diritto e processo
La pronuncia della Cassazione del 2026 rappresenta un passo significativo verso un’integrazione più efficace delle prove digitali nei procedimenti penali per stalking. L’uso di screenshot di messaggi WhatsApp prodotti dalla vittima può costituire un mezzo di prova legittimo, purché l’attendibilità della fonte sia plausibile e la connessione col fatto di reato sia chiara.