Anche in presenza di contatti e incontri tra le parti, le condotte reiterate di controllo, pressione e intimidazione possono integrare il reato di stalking – atti persecutori
La sentenza n. 247 del Tribunale di Teramo rappresenta un esempio significativo di applicazione pratica della disciplina penale sugli atti persecutori. Depositate agli inizi del 2026, le motivazioni del giudice affrontano questioni chiave nella valutazione delle condotte persecutorie:
1. Reiterazione e continuità delle condotte
Un elemento fondamentale per la configurabilità del reato è la reiterazione delle azioni persecutorie, intesa non solo come numero di comportamenti, ma anche come persistenza e insistenza nel tempo. Il giudice del Tribunale di Teramo ha confermato che non è necessario un mutamento radicale delle abitudini quotidiane della vittima; è sufficiente che le condotte contestate abbiano prodotto uno stato di ansia, timore o disagio psicologico tale da incidere sulla libertà personale e sul benessere della persona offesa.
2. Gravità dell’intimidazione
Il dispositivo della sentenza mette in evidenza come la valutazione della gravità dei comportamenti persecutori debba considerare non solo aspetti oggettivi (es. messaggi, pedinamenti), ma anche l’effetto soggettivo sulla vittima. Anche azioni apparentemente “minori” possono raggiungere la soglia del reato se reiterate con insistenza e accompagnate da minacce implicite o pressioni psicologiche.
3. Misure cautelari e tutela della vittima
Nel pronunciarsi sul caso specifico, il Tribunale ha adottato misure cautelari adeguate, volte a proteggere la vittima e prevenire ulteriori atti persecutori. L’ordinanza ricorda l’importanza di misure restrittive nei confronti dell’indagato qualora sussistano indizi gravi di pericolosità sociale e concreto rischio di reiterazione del reato.
Perché questa sentenza è significativa
La sentenza n. 247/2026 evidenzia alcuni aspetti di rilievo per la lotta contro lo stalking:
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Approccio interpretativo moderno: valorizza gli effetti psicologici sulla vittima, non limitandosi a valutare la mera frequenza degli atti persecutori.
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Integrazione con strumenti cautelari e di protezione: sottolinea la necessità di utilizzare gli strumenti previsti dal diritto processuale penale per tutelare in modo efficace la persona offesa.
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Chiarezza applicativa: offre criteri utili agli operatori del diritto per distinguere condotte persecutorie rilevanti penalmente da comportamenti molesti isolati.
Confronto con la normativa svizzera
La discussione sul fenomeno dello stalking non riguarda solo l’Italia. Anche in altri ordinamenti europei si registrano cambiamenti significativi. Ad esempio, dal 1 gennaio 2026 in Svizzera lo stalking è stato ufficialmente inserito nel Codice Penale come reato penale specifico. Secondo la nuova normativa, gli atti persecutori – articolo 181b CP vengono puniti, a querela di parte, con pene detentive fino a tre anni o con pene pecuniarie, a condizione che la vittima sporga denuncia.
La copertura giornalistica della RSI – Radiotelevisione Svizzera sottolinea l’importanza di questo cambiamento giuridico, ricordando che le vittime devono “denunciare senza paura” affinché il reato sia perseguito e si possa ottenere tutela e giustizia.
Impatto sociale della Sentenza 247/2026 del Tribunale di Teramo
La sentenza n. 247/2026 del Tribunale di Teramo si inserisce in un quadro giuridico sempre più attento alla protezione delle vittime di stalking. Il giudizio ribadisce la necessità di considerare le dinamiche psicologiche e sociali alla base degli atti persecutori, oltre agli aspetti formali del reato. In un contesto europeo in cui anche altri ordinamenti, come quello svizzero, stanno rafforzando le proprie leggi contro lo stalking, il ruolo della magistratura e delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire tutele efficaci e un’applicazione coerente delle norme.